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Statuto

STATUTO

ASSOCIAZIONE

Statuto Setteottobre

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

  1. È costituita l’Associazione denominata “Setteottobre” con sede sociale in Roma. Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia. Altre sedi possono essere istituite sia in Italia che all’estero.

Articolo 2

Carattere e durata dell’Associazione

  1. L’Associazione ha personalità giuridica di diritto privato, è apolitica e apartitica, ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
  2. Gli associati sono tenuti a osservare un comportamento corretto, sia nelle relazioni con gli altri associati sia con i terzi. Essi sono altresì tenuti all’accettazione delle norme del presente statuto.
  3. L’Associazione potrà partecipare ad altre Associazioni o Enti aventi scopi analoghi.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento, con delibera assembleare verranno nominati uno o più liquidatori, i quali provvederanno, con il controllo dei revisori dei conti o del revisore unico, alle operazioni di liquidazione.
  5. L’attivo netto verrà utilizzato secondo le indicazioni date dall’Assemblea, e comunque dovrà essere destinato ad altri Enti senza finalità di lucro che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dall’Associazione. In mancanza di deliberazioni assembleari, si provvederà ai sensi dell’art. 31 del Codice Civile, destinando l’attivo ad altri Enti che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dall’Associazione.

Articolo 3

Scopo dell’Associazione

  1. L’Associazione, attraverso le proprie attività , ha lo scopo di riaffermare, riconoscere e difendere i valori delle democrazie liberali; essa svolge un ruolo di osservazione e denuncia delle attività politiche e di informazione che attentano ai valori democratici liberali; essa è un luogo di analisi, studio, condivisione e confronto sulle cause dell’indebolimento del senso del bene comune e della solidarietà; un think tank, in cui discutere e interpretare i fatti in maniera critica, elaborando proposte a supporto della comunità, per affrontare con pensiero razionale, analitico e innovativo i problemi della crisi dei valori occidentali. L’Associazione promuove il confronto all’interno delle diverse comunità che fanno parte della nostra società. Svolge attività di informazione nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro, sui media e in tutte le realtà territoriali in cui potrà essere accolta. L’Associazione promuove tutte le attività, ivi comprese assistenza e consulenza legale, necessarie alla difesa dell’esistenza dello Stato di Israele considerato quale avamposto delle democrazie occidentali. L’Associazione lavora per il contrasto all’antisemitismo in ogni sua forma, all’analisi delle sue radici e alle sue cause.
  2. L’Associazione:
    1. promuove, realizza e partecipa a studi e ricerche;
    2. pubblica monografie, position paper, documenti e newsletter;
    3. organizza convegni, seminari, dibattiti e incontri «a porte chiuse»;
    4. costituisce Osservatori su tematiche specifiche anche avvalendosi del contributo progettuale e finanziario di altre Organizzazioni;
    5. organizza attività di informazione e divulgazione per giovani, studenti, insegnanti, opinion leader e politici;
    6. svolge attività di informazione e controinformazione sui media in coerenza con gli scopi sociali.
    7. attiva partnership e collaborazioni con Istituzioni e Organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, think tank e qualunque altro soggetto funzionale al conseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Associazione.
    8. L’Associazione assume tutte le iniziative e pone in essere tutti gli atti idonei alla concreta attuazione dell’oggetto e degli scopi indicati nel presente articolo.
    9. È fatto divieto dall’Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere in via secondaria attività strumentali direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie e integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. n. 460/1997 e successivamente dal d.lgs. n. 117/2017 e relative norme attuative.

TITOLO II

PARTECIPANTI

Articolo 4

Associati

  1. Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione si avvale delle attività prestate in forma personale e volontaria dai soci nonché del contributo delle persone fisiche e giuridiche, degli enti e delle associazioni, italiane o straniere, che, per il loro interesse culturale, per il loro oggetto sociale, per la loro attività siano interessate all’attività dell’Associazione e ne condividano gli scopi e le finalità.
  2. È espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  3. L’Associazione ha soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari. Sono “soci fondatori” coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione nonché coloro che sono riconosciuti come tali a insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo. Sono “soci ordinari” coloro i quali vengono ammessi a far parte dell’Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo e che si impegnano a contribuire con la propria attività al conseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Associazione. La qualifica di “socio sostenitore” viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che condividendo le finalità dell’Associazione, sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l’attività della stessa. Potrà essere prevista la qualifica di “socio onorario” a personalità che, a giudizio unanime e insindacabile del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito speciali benemerenze verso l’Associazione ovvero che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, l’Associazione medesima si ritiene onorata di annoverare tra i propri associati. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.
  4. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come associati sostenitori

Articolo 5

Diritti degli associati

  1. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall’Associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l’Associazione si fa promotrice.
  2. Gli associati hanno inoltre diritto alla partecipazione alle Assemblee.
  3. Il diritto di voto è riservato ai soli associati, non onorari, che siano persone fisiche.

Articolo 6

Doveri dell’associato

  1. Ciascun associato deve:
    • rispettare le norme contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti, nelle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo
    • tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentanti;
    • pagare la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità e termini da quest’ultimo stabiliti con apposito Regolamento;
    • cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
  2. Tutti gli associati, aderendo all’Associazione, ne accettano Statuto e Regolamenti.

Articolo 7

Criteri di ammissione dell’associato

  1. Per ottenere la qualifica di associato, ogni aspirante deve presentare domanda, come da Regolamento, consegnandola oppure inviandola, a mezzo posta e/o e-mail, al Consiglio Direttivo dell’Associazione, unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.
  2. L’ammissione degli associati onorari avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo e successivamente comunicata all’Assemblea.

Articolo 8

Recesso, esclusione e decesso dell’associato

  1. Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso dell’associato.
  2. L’associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, da consegnarsi ovvero da inviarsi a mezzo posta e/o e-mail.
  3. L’associato può essere escluso dall’Associazione per i seguenti motivi:
    • per morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale;
    • per ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o di norme da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
    • per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull’Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi associati;
    • per aver tenuto un comportamento considerato, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, incompatibile con i principi ispiratori e con le finalità dell’Associazione.
  4. L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.
  5. L’ex associato, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell’Associazione con una nuova iscrizione
  6. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa non può essere restituita, e l’associato cessato perde con effetto immediato tutti i diritti, i doveri, le qualifiche e le cariche associative.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 9

Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. L’Assemblea dei soci;
    2. Il Consiglio Direttivo;
    3. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

Articolo 10

Assemblea dei soci

  1. L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita, essa rappresenta l’universalità degli associati, e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Sono riservate alla competenza dell’Assemblea:
    1. l’approvazione del bilancio;
    2. la scelta del numero di componenti del Consiglio Direttivo successivo a quello di prima nomina, riservato ai fondatori, e la loro designazione;
    3. le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto eventualmente proposte dal Consiglio Direttivo;
    4. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
    5. le delibere sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché le delibere di approvazione dei regolamenti sociali.

Articolo 11

Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea viene convocata presso la sede dell’Associazione, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, o attraverso una piattaforma di comunicazione digitale, mediante comunicazione postale, ordinaria o elettronica, inviata almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita. L’Assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell’Assemblea di prima convocazione.
  2. Anche in mancanza di formale convocazione, la deliberazione dell’Assemblea si intende regolarmente adottata quando a essa partecipino tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo in carica.
  3. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.

Articolo 12

Funzionamento dell’Assemblea

  1. L’Assemblea può essere tenuta in teleconferenza o videoconferenza a condizione che: il Presidente sia in grado di verificare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; il segretario verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei membri del Consiglio Direttivo appositamente delegato dal Presidente.
  3. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno scrutatore. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
  4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominato, dallo scrutatore. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità che il Consiglio Direttivo riterrà più idonee a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13

Diritti di partecipazione

  1. Possono prendere parte all’Assemblea i soli associati non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione
  2. Avranno diritto di voto solo gli associati persone fisiche che siano maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibera l’elenco degli associati aventi diritto di voto.
  3. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 14

Quorum assembleari costitutivi e deliberativi

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
  2. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
  3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
  4. Per le delibere relative alle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
  6. Il diritto di voto è riservato ai soli associati persone fisiche, e ognuno di essi ha diritto a un voto.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato tra i soci fondatori nell’atto costitutivo dell’Associazione. In quella sede viene altresì nominato il primo Presidente dell’Associazione.
  2. Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo gli associati persone fisiche.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina un Segretario.
  4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall’Assemblea al momento della nomina. I consiglieri sono rieleggibili.
  5. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno, provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare, ne coordina i lavori, regola lo svolgimento della adunanza e accerta i risultati delle votazioni. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso fatto pervenire a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.
  6. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale, in altra sede o in videoconferenza, su indicazione del Presidente.
  7. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
  8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  9. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.
  10. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue veci vengono assunte dal consigliere più anziano di età.

Articolo 16

Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

  1. Come stabilito dall’art 15, il primo Consiglio Direttivo è nominato tra i soci fondatori nell’atto costitutivo dell’Associazione. Se, nel corso dell’esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, su proposta del Presidente. I nuovi componenti del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, e scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Articolo 17

Convocazione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Articolo 18

Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, escluse le sole operazioni tassativamente riservate dalla legge o dallo statuto all’Assemblea.
  2. È compito del Consiglio Direttivo:
    1. deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
    2. determinare l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
    3. redigere il bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    4. redigere i Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
    5. adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
    6. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
    7. nominare direttori, institori e procuratori dell’Associazione, stabilendone i relativi poteri, nonché assumere e licenziare il personale dipendente dell’Associazione, così come il personale legato da rapporti di collaborazione di qualunque natura, determinandone il trattamento giuridico ed economico, che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
    8. attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea;
    9. deliberare eventuali rimborsi e/o compensi agli associati;
    10. nominare il segretario e il tesoriere dell’associazione;
    11. eventualmente nominare, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico.

Articolo 19

Presidente, Segretario

  1. I soci fondatori dell’Associazione designano il primo Presidente nell’atto costitutivo.
  2. Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
  3. Spetta, tra l’altro, al Presidente di proporre al Consiglio Direttivo:
    1. la nomina dei componenti da cooptare nel caso in cui, nel corso del mandato, uno o più di essi vengano a mancare;
    2. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
    3. la nomina dei componenti del Comitato Scientifico.
  4. Il Segretario dà esecuzione alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Rappresentanza dell’Associazione

  1. La rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, in ogni sede e grado di giurisdizione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Comitato Scientifico

  1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare il Comitato Scientifico.
  2. Il Comitato Scientifico ha la funzione di proporre all’Associazione, temi, analisi, studi e approfondimenti sulle attività oggetto dello scopo associativo.

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 22

Patrimonio

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, dai contributi pubblici e dell’Unione Europea e di organismi internazionali, da lasciti e donazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
  2. Il Patrimonio dell’Associazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 23

Entrate dell’Associazione

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
    1. Quote associative e contributi dei Soci;
    2. Contributi dello Stato o di Istituzioni pubbliche o private finalizzati alla realizzazione di specifici progetti (ricerche, attività di formazione, convegni, eventi ecc.);
    3. 5×1000 e/o qualsiasi altro contributo del quale l’Associazione potrà beneficiare;
    4. Donazioni e lasciti testamentari utilizzati per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Articolo 24

Anno sociale

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

Articolo 25

Il rendiconto

  1. Il bilancio dell’Associazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale in conformità a quanto previsto dall’art. 13 e ss. del d.lgs. 117/2017 e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
  2. Insieme alla convocazione dell’Assemblea che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
  3. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni e/o enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili e sono vietate le corresponsioni e operazioni di cui all’art 8, comma 3, d.lgs. 117/2017.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci.
  2. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione che dovrà necessariamente avvenire a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

 

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